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Live Ricorso Strootman | La Roma vince il ricorso. L'olandese in campo contro Milan e Juve (Foto e Video)

condividi su facebook condividi su twitter Redazione 09-12-2016 - Ore 13:47

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Live Ricorso Strootman | La Roma vince il ricorso. L'olandese in campo contro Milan e Juve (Foto e Video)

Giornata importante per la Roma e per Kevin Strootman, questa mattina il club giallorosso farà ricorso per annullare la squalifica del proprio calciatore perché non ritiene ci sia un rapporto di causa-effetto con la squalifica dell'olandese e quella del biancoceleste Cataldi. L'incontro avrà inizio a breve presso la Corte d'Appello Sportiva in via Campania e si saprà se la squalifica verrà confermata o annullata. Non ci sarà la possibilità di accorciare del 50% la squalifica di una giornata.

  • ore 13:50 - Antonio Conte, avvocato della difesa romanista, ha espresso la sua soddisfazione per la revoca della squalifica tramite il suo profilo Twitter: "Per me un privilegio aver avuto l'onore di difendere la Roma e aver ridato Kevin (Strootman ndr) alla squadra per le prossime due gare decisive".
  • ore 13:47 - Questo il comunicato ufficiale con cui la Corte d'Appello ha revocato le 2 giornate di squalifica per Strootman: "La Società A.S. Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del 6.12.2016, n. 92, con la quale è stato sanzionato il calciatore della predetta Società, Kevin Johannes Strootman, con la squalifica per due giornate effettive di gara, in applicazione dell’art. 35.1.3, penultimo c.p.v., C.G.S., in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della Prova Televisiva, “l’evidente simulazione che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario”. A sostegno del reclamo, la Società A.S. Roma ha dedotto, tra gli altri, i seguenti motivi. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto l’inammissibilità, nella specie, della procedura ex art. 35.1.3 C.G.S. (Prova televisiva). Secondo la stessa, infatti, per avere legittimo ingresso, la prova televisiva, “deve aversi: 1) uno dei casi previsti dalla norma (condotta violenta o gravemente antisportiva o uso di espressione blasfema); 2) che non sia stato visto dall’arbitro, che non ha potuto prendere decisioni al riguardo; 3) l’invio della segnalazione della Procura entro le ore 16”. Sostiene, la ricorrente, che nella fattispecie difetta, alla radice, il requisito n. 2). La ricorrente impugna il provvedimento del Giudice Sportivo anche per inapplicabilità dell’art. 35, per carenza dei requisiti previsti dal comma 1.3 n. 2), nonché per irritualità della procedura ed infondatezza della sanzione. Al riguardo, la reclamante sostiene che non è possibile introdurre “un margine di interpretazione” del fatto accaduto e visto dal Direttore di Gara; in altre parole, secondo la difesa della ricorrente, gli Organi di Giustizia Sportiva non hanno il potere di rivalutare la portata di un evento refertato dal Direttore di Gara. 2 Alla riunione del 9.12.2016, è presente, per la Società ricorrente, l’Avv. Conte, unitamente al Direttore Generale della Società, Mauro Baldissoni, ed al calciatore, Kevin Johannes Strootman; per la Procura Federale, è presente l’Avv. Perugini. Preliminarmente, questa Corte ritiene di potere prescindere dall’esame del motivo attinente alle modalità con cui la Procura Federale ha provveduto alla segnalazione di cui all’art. 35.1.3., in quanto irrilevante ai fini della presente decisione. Nel merito, questa Corte, esaminati gli atti, intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi di condotta simulatoria l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione; in altre parole, quando l’art. 35.1.3. parla di “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo” si riferisce, con riferimento alle condotte simulatorie, alla simulazione stessa e non all’evento. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione. Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario. Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi”. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio. P.Q.M. La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società AS ROMA SPA di Roma. Dispone restituirsi la tassa reclamo".
  • ore 13:45 - Arriva la sentenza della Corte d'Appello. Kevin Strootman sarà in campo contro Milan e Juventus: accettate le motivazioni del club giallorosso.
  • ORE 11.05 - Queste le parole di Mauro Baldissoni all'uscita dall'udienza: "Sapremo tra un’oretta come è andata. Abbiamo espresso le nostre considerazione che già sono note. Riteniamo che non ci fosse proprio accesso alla prova tv per un caso del genere, tra l’altro c’è un’interpretazione un po’ estensiva e a noi preoccupano sempre le estensioni della giustizia sportiva perché vanno un po’ a mettere in discussione la certezza delle regole di diritto che è un presupposto fondamentale e lo è sempre e immaginiamo quando lo debba essere in una competizione sportiva. andare ad immaginare che si applichi una norma che si applica per una simulazione evidente e invece in questo caso è stato ricostruito un caso di simulazione parziale. C’è l’atto violento di Catadi ma ch’è anche forse una simulazione, forse, per la motivazione che la Procura Federale mi ha voluto dare. Questo va ad aprire nuovi fronti, una nuova frontiera che va a mettere in dubbio la solidità dell’impianto esistente. Pone a rischio la regolarità del campionato in generale ed è un interesse di tutti e che dobbiamo combattere".

  • ORE 10.55 - Terminato il dibattito in aula. Sono usciti insieme Kevin Strootman, Mauro Baldissoni e l'avvocato Conte.
  • ORE 10.15 - E' iniziato in questo momento il ricorso in aula.
  • ORE 9.50 - Sono arrivati in sede sia Kevin Strootman che il dg. della Roma Mauro Baldissoni

Fonte: Twitter

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