Breaking News

Sassuolo sconfitto a tavolino, i riferimenti normativi

condividi su facebook condividi su twitter Redazione 02-09-2016 - Ore 14:54

|
Sassuolo sconfitto a tavolino, i riferimenti normativi

CARLO ROMBOLA' - La tecnologia applicata al mondo del calcio è, per diffusa opinione, una miglioria necessaria ed, anzi, auspicabile: si pensi alla goal-line technology, utile per stabile se il pallone ha varcato o meno la linea di porta, o alla moviola in campo, che, se un giorno verrà davvero introdotta, aiuterà il direttore di gara nel prendere la giusta decisione di fronte agli episodi di gioco più controversi. Esiste, tuttavia, un altro genere di tecnologia, che riguarda sempre il mondo del calcio, ma piuttosto nella sua versione giuridico-burocratica, quella da uffici anziché da rettangolo verde, per intenderci.

In quest’ultima è inciampata l’Unione Sportiva Sassuolo Calcio, sanzionata con la sconfitta a tavolino dal giudice sportivo Giampaolo Tosel per aver inserito nella distinta della gara contro il Delfino Pescara 1936 il nominativo di Antonino Ragusa senza averlo preventivamente comunicato a mezzo Pec (Posta elettronica certificata) alla Lega Calcio, entro le ore 12 del giorno precedente la partita.

Tale comunicazione si rendeva necessaria poiché la “lista dei 25” che il Sassuolo aveva trasmesso in apertura di campionato non includeva il calciatore Ragusa, acquistato il 26 agosto, ovverosia dopo la prima giornata. Il tesseramento in sé è stato assolutamente regolare, visto che il contratto è stato depositato in Lega, tuttavia, la società emiliana avrebbe dovuto comunicare anche le variazioni alla predetta lista, cosa che secondo la Lega non è mai avvenuta, mentre il Sassuolo sostiene di aver inviato la comunicazione, che non sarebbe pervenuta al destinatario per un mero problema informatico. La parola alla difesa, dunque, che nel corso del giudizio di appello dovrà dimostrare l’avvenuta spedizione dell’email certificata, tale per cui il mancato arrivo nella sfera di conoscibilità del destinatario sia dovuto a un errore non imputabile al mittente.

Una situazione decisamente ingarbugliata, resa tale anche dalla mancanza di precedenti giuridici, vista la relativa novità della norma in commento, introdotta dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 83/A il 20 novembre 2014, in vigore dalla stagione 2015/2016. Come recita il suddetto comunicato, le società rispondono disciplinarmente per qualsiasi violazione alla normativa con la perdita della gara ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. A questo punto per il club emiliano si profila la perdita dei tre punti conquistati sul campo, a meno che i suoi tecnici non riescano davvero a dimostrare l’anomalia informatica occorsa al momento dell’invio della posta elettronica certificataIl mondo del calcio – compresa l’Associazione Italiana Calciatori di Damiano Tommasi, che ha definito la norma “penalizzante per i giovani italiani” –  sembra essersi schierato a favore della compagine nero-verde. Non si dimentichi, d’altro canto, che la sanzione è arrivata d’ufficio e non su ricorso del Pescara, che si è proclamato, tuttavia, sorpreso dalla presunta inconsistenza del reclamo, non sostenuto, a detta degli abruzzesi, da alcuna motivazione. La questione è ancora lontana della sua soluzione, e i tempi di risposta della Corte sportiva d’appello, trovandoci ancora ad inizio campionato, potrebbero non essere brevi. A parere di chi scrive, è senz’altro opportuno interrogarsi sulla convenienza giuridica di una norma che, a conti fatti, potrebbe davvero non fare gli interessi dei calciatori.

E’ molto difficile, tuttavia, che considerazioni di questo genere possano sortire l’effetto di cancellare una sanzione inflitta per l’effettiva violazione di una norma che – opportuna o meno – vige ormai da oltre un anno.

 

Fonte: Avv. Carlo Rombola', esperto in diritto internazionale dello sport, da circa un decennio si occupa di questioni legate al mondo dello sport

commentiLascia un commento

Nome:  

Invia commento

walter 1962 02/09/2016 - Ore 22:58

Gentilissimo Avv. Rombolà, sarebbe forse opportuno riportare anche i riferimenti normativi della fattispecie. Sembrerebbe, infatti, che la norma relativa alla preventiva comunicazione che l'U.S. Sassuolo avrebbe dovuto notificare a mezzo Pec (Posta elettronica certificata) alla Lega Calcio, entro le ore 12 del giorno precedente la partita non menzioni un obbligo ("deve" trasmettere, "ha l'obbligo" di trasmettere), ma usa il termine "è tenuta a trasmettere". Ecco, allora le chiedo, la dizione essere tenuti a...è equiparabile ad un obbligo di "facere"? Grazie per un Suo cortese riscontro.

chiudi popup Damicom