Vittime del dovere: la parola all'avvocato Ezio Bonanni

condividi su facebook condividi su twitter 03-11-2018

| | Commenti →
Vittime del dovere: la parola all'avvocato Ezio Bonanni

L'avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ha ottenuto significativi risultati nella difesa delle vittime dell'amianto, esposte nello svolgimento del servizio, nelle amministrazioni dello Stato, in modo particolare per il personale civile e militare delle Forze Armate (marina militare, esercito e aeronautica militare), le cosiddette Vittime del Dovere.

Avvocato chi sono con precisione le vittime del dovere?

I militari e tutti coloro che sono impiegati nel comparto di sicurezza debbono essere considerati vittime del dovere (vittime del lavoro), e quindi hanno diritto ad ottenere il riconoscimento di tutte le prestazioni, con equiparazione alle vittime del terrorismo, quando a causa del proprio lavoro hanno contratto patologie invalidanti.

I dipendenti del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato e corpi equiparati), oltre ai Carabinieri e Guardia di Finanza hanno diritto ad ottenere il riconoscimento di vittima del dovere in caso di malattia asbesto correlata per esposizione ad amianto per motivi di servizio, ovvero altra infermità dovuta alle condizioni insalubri di svolgimento del servizio.

Avvocato Ezio Bonanni, a quali prestazioni possono accedere le vittime del dovere?

Il personale della Marina Militare, Esercito e Aeronautica nei casi di insorgenza di patologie asbesto correlate e altre infermità riconducibili al servizio e a missioni (ivi considerati gli imbarchi nelle unità navali nella Marina Militare italiana, notoriamente contaminate da polveri e fibre di amianto), possono richiedere il riconoscimento delle seguenti prestazioni:

  • Speciale elargizione;
  • Assegno mensile vitalizio per l’importo di €500,00, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Speciale assegno vitalizio, per l’importo di €1.033,00, con decorrenza dal 02/05/1992;
  • Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell’indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;
  • Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
  • Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • Borse di studio esenti da imposizione fiscale;
  • Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • Assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • Esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici (vittima del dovere benefici) ; 
  • equiparazione alle vittime del terrorismo;

 Avvocato, abbiamo spesso sentito dire che è possibile per le vittime del dovere ottenere il riconoscimento dell'equiparazione alle vittime del terrorismo... Cosa accade in tal caso?

Il 30.08.2017, il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero della Difesa a liquidare alla Dott.ssa Renata Roffeni Tiraferri, quanto le era dovuto come orfana di vittima del dovere, con parificazione alle vittime del terrorismo. 

In base all'art. 2 L. 407/1998 "l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere (vittime del dovere assegno vitalizio), dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso del Sig. Roffeni Tiraferri Giovanni (20.08.2013)".

È stato per me il raggiungimento di un doppio risultato: oltre alla parificazione alle vittime del terrorismo, è stato riconosciuto il principio in base al quale le prestazioni sono dovute anche se l'orfano o la vedova non fossero fiscalmente a carico del deceduto (contrariamente alle tesi del Ministero della Difesa).

Già in precedenza le mie tesi erano state accolte dal Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 917/2016, che impugnata dal Ministero della Difesa, confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, Sez. Lavoro 345/17, coerentemente con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione a Sezioni Unite  sentenza n. 7761/2017).

 Quindi in caso di decesso della vittima interessata, possono comunque usufruire i familiari dei benefici?

Il Ministero della Difesa nei casi di malattia amianto correlata e decesso, continua a negare il diritto alle prestazioni di vittima del dovere ai famigliari che al momento della morte, non erano a carico del deceduto (vedove e orfani di vittima del dovere).

Sulla base della giurisprudenza già richiamata, queste prestazioni debbono essere riconosciute a tutti i famigliari anche a coloro che al momento della morte non fossero state a carico della vittima.

Qual'è la procedura per ottenere il risarcimento danni in questi casi?

 

La vittima del dovere, oppure i famigliari di vittima del dovere in caso di decesso, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi.

 

Per ottenere tali risarcimenti, le vittime del dovere, possono intraprendere diverse azioni:

 

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell'Interno, o dell'Economica e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia; omicidio colposo in caso di decesso);
  • esercitare l'azione civile con azione presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di sicurezza;
  • esercitare l'azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato.

L'Ona e l'avv. Ezio Bonanni, assistono gratuitamente le vittime del dovere, per accedere ai servizi gratuiti ONA, basta consultare la pagina dello Sportello Amianto Online oppure contattare il numero verde gratuito: 800 034 294.

Fonte: Ufficio Stampa ONA

commentiLascia un commento

Nome:  

Invia commento

Archivio rubrica

-->
chiudi popup Damicom